955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Nel caso di unioni di persone, trust o altre unità patrimoniali organizzate, l’intermediario finanziario richiede alla controparte una dichiarazione scritta concernente le seguenti persone:
il fondatore effettivo;
i trustee;
i curatori, i protettori eventuali e le persone incaricate di funzioni analoghe;
i beneficiari nominativamente indicati;
nel caso in cui non sia stato ancora nominativamente indicato alcun beneficiario: la cerchia di persone, suddivisa in categorie, che entra in considerazione come beneficiaria;
le persone abilitate a impartire istruzioni alla controparte o ai suoi organi;
nel caso di strutture revocabili: le persone abilitate a effettuare la revoca.
Alle società con un funzionamento analogo a unioni di persone, trust o altre unità patrimoniali organizzate si applica per analogia il capoverso 1.
Un intermediario finanziario che avvia una relazione d’affari o esegue una transazione in qualità di trustee si identifica come tale nei confronti dell’intermediario finanziario, della controparte o del partner della transazione.
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