955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Per un’assicurazione sulla vita, l’intermediario finanziario deve procurarsi dalla controparte una dichiarazione sullo stipulante e, se non si tratta della stessa persona, sul pagatore effettivo del premio, se:
i valori patrimoniali apportati nell’assicurazione provengono da un rapporto contrattuale immediatamente pregresso tra lo stesso e lo stipulante o il pagatore effettivo del premio, ovvero da un rapporto contrattuale di cui questi era l’avente economicamente diritto;
lo stipulante o il pagatore effettivo del premio detiene una procura o un diritto di informazione sul deposito d’investimento;
i valori patrimoniali apportati nell’assicurazione vengono amministrati conformemente a una strategia d’investimento concordata tra l’intermediario finanziario e lo stipulante o il pagatore effettivo del premio; oppure
l’impresa di assicurazione non attesta che il prodotto assicurativo è conforme ai requisiti posti a un’assicurazione sulla vita vigenti nel paese di imposizione fiscale o di domicilio dello stipulante, ivi inclusi i requisiti concernenti i rischi biometrici.
Se l’intermediario finanziario apre una relazione d’affari sulla base di una conferma dell’impresa di assicurazione secondo cui non è presente nessuno dei casi di cui al capoverso 1, tale conferma deve contenere anche una descrizione delle caratteristiche del prodotto assicurativo in relazione ai punti di cui al capoverso 1 lettere a–d.
Se durante la relazione d’affari l’intermediario finanziario constata che lo stipulante o il pagatore effettivo del premio è in grado di influenzare direttamente o indirettamente le decisioni d’investimento individuali in modo diverso da quanto sancito nel capoverso 1, lo stipulante o il pagatore effettivo del premio devono essere definiti per scritto.
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