955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’intermediario finanziario che mantiene al massimo 20 relazioni d’affari continue non deve stabilire criteri ai sensi dell’articolo 13 per il riconoscimento di relazioni d’affari che comportano rischi superiori.
Le persone secondo l’articolo 1b LBCR1e gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera dquaterLRD stabiliscono in ogni caso criteri conformemente all’articolo 13.2
Introdotto dalla cifra I dell’O della FINMA del 5 dic. 2018 (RU 2018 5333). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della FINMA del 27 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 703). ↩
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