955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Se l’identità della controparte è già stata verificata in seno al gruppo cui appartiene l’intermediario finanziario in modo equiparabile a quello previsto dalla presente ordinanza, una nuova verifica non è necessaria secondo le disposizioni del capitolo 8 del titolo 1.
Lo stesso principio è applicabile quando una dichiarazione relativa al detentore del controllo o all’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali è già stata ottenuta in seno al gruppo.
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