955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’intermediario finanziario conserva in particolare:
una copia dei documenti che sono serviti per l’identificazione della controparte;
nei casi di cui al capitolo 2 del presente titolo, la dichiarazione scritta della controparte relativa all’identità del detentore del controllo o dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
una nota scritta relativa ai risultati dell’applicazione dei criteri secondo l’articolo 13;
una nota scritta o i documenti relativi ai risultati dei chiarimenti secondo l’articolo 15;
i documenti relativi alle transazioni effettuate;
una copia delle comunicazioni secondo l’articolo 9 capoverso 1 LRD e l’articolo 305tercapoverso 2 CP1;
un elenco delle sue relazioni d’affari sottoposte alla LRD.
I documenti devono permettere di ricostruire ogni singola transazione.
I documenti e i giustificativi devono essere conservati in Svizzera, in un luogo sicuro e accessibile in ogni momento.
La conservazione dei documenti in forma elettronica deve essere conforme agli articoli 9 e 10 dell’ordinanza del 24 aprile 20022sui libri di commercio. Se il server utilizzato non è situato in Svizzera, l’intermediario finanziario dispone in Svizzera di una copia aggiornata, in forma cartacea o elettronica, dei documenti pertinenti.