955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro di un intermediario finanziario deve svolgere esclusivamente i compiti di cui all’articolo 24, se:
l’intermediario finanziario impiega non più di cinque persone a tempo pieno nell’impresa oppure realizza un ricavo lordo annuo inferiore a 2 milioni di franchi; e
il suo modello aziendale è privo di rischi elevati.
Se è necessario per sorvegliare il rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la FINMA può esigere anche da un intermediario finanziario che soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 che il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro svolga anche i compiti di cui all’articolo 25.
I valori soglia di cui al capoverso 1 lettera a devono essere raggiunti in due di tre esercizi precedenti oppure previsti nella pianificazione dell’attività.
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