955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Nel caso di persone secondo l’articolo 1b LBCR1che soddisfano i requisiti per le agevolazioni concernenti la gestione del rischio e la compliance conformemente all’articolo 14e capoverso 5 dell’ordinanza del 30 aprile 20142sulle banche, il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro deve adempiere esclusivamente i compiti di cui all’articolo 24. In questo caso, tali compiti possono essere svolti anche dalla direzione o da un membro della direzione. Le attività da controllare non possono essere controllate da una persona direttamente responsabile per tale relazione d’affari.3
La FINMA può in ogni caso richiedere l’adempimento dei compiti secondo l’articolo 25, se ciò è necessario ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.