955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’intermediario finanziario attua le disposizioni degli articoli 26 capoverso 2 lettera k e 73 capoverso 1 al più tardi dal 1° gennaio 2017.
Gli emittenti dei mezzi di pagamento attuano il monitoraggio delle transazioni in relazione con la controparte ai sensi dell’articolo 12 capoversi 2 e 3 al più tardi dal 1° luglio 2017.
Le disposizioni concernenti l’accertamento del detentore del controllo sono applicabili alle relazioni d’affari avviate dal 1° gennaio 2016. Per quanto riguarda le relazioni d’affari già in essere al 1° gennaio 2016, tali disposizioni sono applicabili se nel corso della relazione d’affari è necessario rinnovare l’identificazione della controparte o l’accertamento dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali.
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