955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Per gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera abisLRD la presente ordinanza si applica dal rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 74 capoverso 2 LIsFi1.
L’articolo 65a si applica alle relazioni d’affari che sono state nuovamente avviate dopo il rilascio dell’autorizzazione secondo l’articolo 74 capoverso 2 LIsFi.