L’intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d’affari:
- con imprese o persone di cui sa o deve presumere che finanziano il terrorismo o costituiscono un’organizzazione criminale, appartengono a una tale organizzazione o sostengono una tale organizzazione;
- con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate (banche fittizie), a meno che facciano parte di un gruppo finanziario oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata.