955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
La violazione delle disposizioni della presente ordinanza o di norme di autoregolamentazione riconosciute dalla FINMA può mettere in questione la garanzia di un’attività irreprensibile richiesta all’intermediario finanziario.
Gravi violazioni possono comportare un divieto di esercizio della professione secondo l’articolo 33 della legge del 22 giugno 20071sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e la confisca dell’utile risultante da tali violazioni secondo l’articolo 35 LFINMA.