È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
rivela un segreto che gli è stato confidato o di cui ha avuto notizia nella sua qualità di organo, impiegato, mandatario o liquidatore di un’infrastruttura del mercato finanziario;
tenta di istigare a tale violazione del segreto professionale;
rivela a un’altra persona il segreto che gli è stato rivelato in violazione della lettera a oppure lo sfrutta per sé stesso o per altri.
È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque procura a sé stesso o ad altri un vantaggio patrimoniale con un atto di cui al capoverso 1 lettere a o c.
Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.1
La violazione del segreto professionale è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell’esercizio della professione.
Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di fornire informazioni a un’autorità e sull’obbligo di testimoniare in giudizio.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. II 18 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293). ↩
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