Le sedi di negoziazione con sede all’estero necessitano previamente di un riconoscimento della FINMA se:
vi vengono negoziati titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera o se esse consentono in altro modo il commercio di simili titoli di partecipazione; e
i titoli di partecipazione di cui alla lettera a sono quotati in una borsa in Svizzera o negoziati presso una sede di negoziazione svizzera.
Una borsa estera non necessita di un riconoscimento per il commercio di titoli di partecipazione:
che sono quotati o ammessi al commercio nella borsa in questione con il consenso esplicito dell’emittente dato prima del 30 novembre 2018;
che sono stati quotati o ammessi al commercio nella borsa in questione prima del 30 novembre 2018; e
il cui emittente si assume presso la borsa in questione gli obblighi connessi con la quotazione o l’ammissione al commercio.
Il riconoscimento decade non appena la sede di negoziazione ha la sua sede in una Giurisdizione secondo l’articolo 41c capoverso 2.
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