La FINMA accorda il riconoscimento su domanda se la sede di negoziazione estera:
sottostà a una regolamentazione e a una vigilanza adeguate; e
non ha la sua sede in una Giurisdizione che pone restrizioni ai suoi partecipanti al mercato per il commercio, presso sedi di negoziazione svizzere, di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera, pregiudicando così notevolmente il commercio di questi titoli presso le sedi di negoziazione svizzere.
Se la sede di negoziazione soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1, la FINMA può accordare il riconoscimento anche se non è stata presentata alcuna domanda.
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