Per ogni gruppo di rischio è costituita un’assemblea degli investitori. La convocazione e lo svolgimento dell’assemblea degli investitori sono retti per analogia dagli articoli 699–700, 701a –703 del CO1.
L’assemblea degli investitori ha le seguenti competenze:
l’approvazione delle modifiche del regolamento sui gruppi di rischio;
la deliberazione sull’incorporazione di due segmenti patrimoniali; e
la deliberazione sulle materie a essa riservate dalla legge, dalla presente ordinanza, dagli statuti della società veicolo di assicurazione o dal regolamento sui gruppi di rischio.