L’impresa di assicurazione può applicare una ripartizione in classi tariffarie dei rischi assicurati come pure la tariffazione secondo l’andamento dei sinistri ai sensi dei contratti individuali (tariffazione empirica) unicamente se ciò è stato convenuto con lo stipulante.
Le modifiche di premi che risultano dalla ripartizione in un’altra classe tariffaria o dalla tariffazione empirica sono ammesse unicamente se con lo stipulante sono state convenute le condizioni che reggono la modifica verso l’alto o il basso.
Se l’impresa di assicurazione applica classi tariffarie o la tariffazione empirica, per la determinazione dei premi occorre tenere debitamente conto sia dell’andamento individuale dei sinistri del portafoglio collettivo parziale da tariffare sia dell’andamento collettivo dei sinistri del portafoglio sottostante le classi tariffarie o la tariffazione empirica. È possibile considerare statistiche trasversali laddove integrano adeguatamente i dati del proprio portafoglio.2
La tariffazione deve avvenire in base a metodi attuariali riconosciuti.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). ↩
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