Il foglio informativo di base deve essere messo a disposizione degli stipulanti su un supporto durevole secondo l’articolo 14c capoverso 4 o su un sito Internet.
Se il foglio informativo di base è messo a disposizione su un sito Internet, l’impresa di assicurazione deve:
provvedere affinché il foglio informativo di base possa essere consultato, scaricato e registrato su un supporto durevole in qualsiasi momento;
comunicare agli stipulanti l’indirizzo del sito Internet e dove possono trovare le informazioni da consultare su questo sito.
Il foglio informativo di base deve essere messo a disposizione degli stipulanti in modo da lasciare loro tempo a sufficienza per comprendere le informazioni ivi contenute in vista della conclusione del contratto o della fornitura della prestazione assicurativa.
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