Se è previsto il diritto alla partecipazione alle eccedenze, l’impresa di assicurazione indica nelle basi contrattuali in particolare quanto segue:
- le modalità di assegnazione delle eccedenze, in particolare la quota che viene attribuita annualmente e solamente alla scadenza del contratto;
- il momento a partire dal quale avviene la prima assegnazione;
- se si tratta di un’assegnazione delle eccedenze anticipata o posticipata;
- l’impiego della quota assegnata annualmente;
- che lo stipulante viene informato annualmente sull’assegnazione e sullo stato delle quote di eccedenze che gli sono state assegnate;
- le modalità di una modifica del sistema di eccedenze vigente durante il contratto e l’obbligo di comunicare previamente tale modifica alla FINMA.