Se, nonostante i provvedimenti organizzativi di cui all’articolo 14a capoverso 1 LSA, non si può evitare un pregiudizio nei confronti degli stipulanti, o lo si può evitare soltanto con un dispendio sproporzionato, l’impresa di assicurazione deve comunicarlo in maniera adeguata.
A tal fine deve descrivere i conflitti di interessi che risultano dalla fornitura del servizio assicurativo in questione. Agli stipulanti deve essere spiegato in modo comprensibile e in termini generali:
le circostanze che generano il conflitto di interessi;
i rischi che ne derivano;
i provvedimenti adottati dall’impresa di assicurazione per ridurre i rischi.
La comunicazione può essere trasmessa in forma standardizzata ed elettronica. L’impresa di assicurazione deve garantire che lo stipulante possa registrarla su un supporto durevole.
Per supporto durevole si intende la carta e qualsiasi altro strumento che permetta di memorizzare e riprodurre in maniera inalterata un’informazione.
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