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Commenti: Art. 152 | Omnilex
Law
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Art. 152
Art. 151
Art. 153
Art. 152
961.011
OS
Federal Council Ordinance
1 gen 2006
Fonte originale
Le quote di eccedenze per gli stipulanti devono essere prelevate esclusivamente dal fondo delle eccedenze.
I mezzi attribuiti al fondo delle eccedenze devono essere distribuiti agli stipulanti al più tardi entro cinque anni.
In caso di saldo totale negativo, nell’anno in questione non possono essere ripartite quote di eccedenze.
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OS · Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private
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