Gli articoli 163–170 della presente ordinanza e l’articolo 32 capoverso 1 LSA non sono applicabili:
- all’attività esercitata dall’impresa di assicurazione della responsabilità civile per la difesa o la rappresentanza del suo assicurato in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo, a condizione che tale attività sia esercitata anche nell’interesse dell’impresa di assicurazione a titolo della medesima copertura;
- a controversie o pretese in relazione all’utilizzazione di navi marittime.