Il contratto concluso tra l’impresa di assicurazione e l’impresa di gestione dei sinistri deve segnatamente:
contenere una clausola secondo la quale la FINMA può controllare il trattamento delle pratiche presso l’impresa di gestione dei sinistri;
prevedere che l’assicurato possa far valere le pretese risultanti dal contratto d’assicurazione della protezione giuridica unicamente nei confronti dell’impresa di gestione dei sinistri.
In caso di conflitto d’interessi, l’impresa di assicurazione non può impartire istruzioni alle imprese di gestione dei sinistri per il trattamento dei casi d’assicurazione che potrebbero essere pregiudizievoli per l’assicurato.
In caso di conflitto d’interessi, l’impresa di gestione dei sinistri non può fornire informazioni all’impresa di assicurazione sui casi d’assicurazione trattati che potrebbero essere pregiudizievoli per l’assicurato.
L’impresa di assicurazione è vincolata da una decisione emessa nei confronti dell’impresa di gestione dei sinistri.
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