Ogni contratto di protezione giuridica deve prevedere espressamente per l’assicurato la possibilità di scegliere liberamente il proprio rappresentante che sia in possesso delle qualifiche richieste dalla legge applicabile al procedimento:
nel caso in cui occorra nominare un rappresentante legale in vista di un procedimento giudiziario o amministrativo;
in caso di conflitti d’interessi.
Il contratto può prevedere che nel caso in cui l’impresa di assicurazione o l’impresa di gestione dei sinistri non accetti il rappresentante legale designato, l’assicurato abbia il diritto di proporre altre tre persone, una delle quali dovrà essere accettata.
In caso di conflitti d’interessi, l’impresa di assicurazione o l’impresa di gestione dei sinistri deve informare l’assicurato del suo diritto.
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