Il mandatario generale rappresenta l’impresa di assicurazione estera di fronte alla FINMA e a terzi in ogni affare concernente l’esecuzione della legislazione sulla sorveglianza delle assicurazioni. Egli ha in particolare gli obblighi e le attribuzioni seguenti:
acquisto o alienazione, per conto dell’impresa di assicurazione, di elementi patrimoniali per la prestazione o il mutamento della cauzione o del patrimonio vincolato secondo le istruzioni dell’impresa di assicurazione o le disposizioni della FINMA;
conservazione degli atti e tenuta dei libri e registri presso la sede dell’insieme degli affari svizzeri (art. 19);
rilascio di dichiarazioni vincolanti alle autorità dei registri e dei registri fondiari, in esecuzione degli atti giuridici enunciati alla lettera a;
rilascio di dichiarazioni riguardanti le tariffe e altri documenti d’assicurazione da utilizzare in Svizzera.
Egli rappresenta l’impresa di assicurazione innanzi ai tribunali svizzeri e alle autorità d’esecuzione e fallimento e accetta validamente notificazioni e comunicazioni fatte all’impresa di assicurazione.
Nelle sue competenze non rientrano dichiarazioni concernenti:
l’estensione dell’autorizzazione;
la rinuncia all’autorizzazione;
le modifiche del piano d’esercizio dell’impresa di assicurazione, con riserva del capoverso 1 lettera d;
il conto annuale concernente l’insieme degli affari dell’impresa di assicurazione;
il trasferimento volontario del portafoglio svizzero delle assicurazioni.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.