I danni causati dagli elementi naturali non soggetti all’obbligo di assicurazione secondo l’articolo 172 non rientrano nella statistica.
Su domanda motivata la FINMA può esonerare un’impresa di assicurazione dall’obbligo di fornire i dati all’ufficio di statistica o, dietro richiesta motivata dell’ufficio di statistica, escludere i dati di un’impresa di assicurazione.
Esonero ed esclusione dalla partecipazione alla statistica secondo il capoverso 2 non dispensano dall’obbligo di partecipare alle spese secondo l’articolo 181.
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