Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione.
Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l’intermediario assicurativo deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA.
L’impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un’assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l’articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto.
Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell’intermediario assicurativo secondo l’articolo 189 capoverso 7.
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