(art. 41 e 46 cpv. 1 lett. b e f LSA)
- La FINMA rileva annualmente presso gli intermediari assicurativi registrati gli indicatori e le informazioni importanti necessari alla sorveglianza della loro attività.
- Per le persone fisiche esercitanti un’attività lucrativa dipendente di cui all’articolo 183 lettera c rileva gli indicatori e le informazioni tramite l’impresa individuale, la società di persone o la persona giuridica a nome della quale offrono o stipulano contratti di assicurazione.
- Per la sorveglianza sono necessari gli indicatori e le informazioni che consentono alla FINMA di:
- verificare se gli intermediari assicurativi registrati rispettano le condizioni di registrazione;
- verificare se gli intermediari assicurativi registrati godono di buona reputazione e garantiscono l’adempimento degli obblighi derivanti dalla LSA.
- La natura e la portata degli indicatori e delle informazioni rilevati dalla FINMA dipendono dalle dimensioni, dalla tipologia e dai rischi dell’attività esercitata.
- La FINMA può emanare disposizioni tecniche di esecuzione concernenti il rapporto.