Nella determinazione della solvibilità e nel relativo rapporto (SST di gruppo) i gruppi assicurativi devono basarsi per analogia sugli articoli 21–53b concernenti il SST.
Essi devono indicare in che modo il proprio modello di gruppo è integrato nella gestione dei rischi affinché possano essere salvaguardati la stabilità finanziaria del gruppo e gli interessi degli assicurati.
Le transazioni la cui conseguenza diretta è l’inadempimento dei requisiti in materia di solvibilità del gruppo devono essere notificate alla FINMA.
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