Previa approvazione della FINMA, nel SST di gruppo consolidato gli strumenti di capitale assorbenti il rischio possono essere computati nel capitale sopportante i rischi o considerati nel capitale previsto. Devono essere soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
gli strumenti di capitale assorbenti il rischio adempiono i requisiti di cui all’articolo 37 in riferimento alle società del gruppo emittenti;
gli strumenti di capitale assorbenti il rischio non sono garantiti con elementi patrimoniali della società madre o di altre società del gruppo;
gli eventi trigger di cui all’articolo 37 capoverso 1 lettera c si riferiscono anche al quoziente SST del SST di gruppo consolidato e al pericolo di insolvenza della società madre;
se nell’ambito degli strumenti di capitale assorbenti il rischio la società madre o altre società del gruppo forniscono garanzie, comprese quelle fornite al finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio, le condizioni di cui alle lettere a–c si applicano per analogia anche alle società garanti e alle garanzie; il rischio di eventuali versamenti doppi è limitato adeguatamente;
sono adottati provvedimenti adeguati affinché l’effetto di assorbimento del rischio sia preservato dal punto di vista del gruppo.
I crediti derivanti da garanzie relative agli strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA non sono considerati nella determinazione dell’eccedenza di debiti della società madre svizzera garante o di altre società svizzere del gruppo garanti, se le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui all’articolo 51a capoverso 4 lettere a–c LSA.
Agli strumenti di capitale assorbenti il rischio secondo il presente articolo si applica per analogia l’articolo 37 capoverso 4.
La FINMA può disciplinare i criteri per il computo o la considerazione di strumenti di capitale assorbenti il rischio, segnatamente per la valutazione della qualità degli strumenti, la loro applicabilità legale, la fungibilità del capitale e il rischio di perdita del fornitore delle prestazioni. Nel singolo caso può esigere requisiti supplementari.
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