Per le proposte relative alla conclusione di un’assicurazione complementare all’assicurazione sociale malattie ricevute dall’impresa di assicurazione entro il 31 dicembre 2024, l’attività degli intermediari assicurativi legati all’impresa di assicurazione mediante un contratto individuale di lavoro ai sensi dell’articolo 319 CO1può essere rimunerata secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025.