La FINMA rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività in uno o più rami assicurativi secondo l’allegato 1.2
L’autorizzazione a esercitare un ramo dell’assicurazione contro i danni permette pure di esercitare i rami assicurativi B1–B13, B16 e B18, sempre che questi rischi:
siano connessi con il rischio principale o riguardino l’oggetto coperto contro il rischio principale; e
siano garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.
Il rischio compreso nel ramo assicurativo B17 può essere coperto, senza una particolare autorizzazione, alle condizioni di cui al capoverso 2, sempre che questo rischio:
sia connesso con i rischi compresi nel ramo assicurativo B18; oppure
riguardi controversie o pretese che derivano dall’impiego di navi marittime o che sono in rapporto con tale impiego.
L’autorizzazione a esercitare i rami assicurativi A1, A3, A4 e A5 come pure B1 e B2 permette pure di esercitare l’assicurazione invalidità.
L’autorizzazione a esercitare l’assicurazione diretta permette pure di esercitare la riassicurazione nei rami assicurativi per i quali è stata concessa l’autorizzazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). ↩
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