L’effetto in termini di importo degli strumenti di capitale assorbenti il rischio sul SST è dato da:
il valore conforme al mercato alla data di riferimento per il computo nel capitale sopportante i rischi; e
l’effetto sul capitale previsto per la considerazione nel capitale previsto.
Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio con una durata residua che non supera i 12 mesi successivi alla data di riferimento possono essere computati nel capitale sopportante i rischi solo se nel calcolo del capitale previsto è ipotizzato che questi strumenti di capitale assorbenti il rischio saranno rimborsati alla scadenza al valore nominale.
Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio con un’opzione di rimborso nei 12 mesi successivi alla data di riferimento possono essere computati nel capitale sopportante i rischi solo alle seguenti condizioni:
l’impresa di assicurazione indica tutti gli strumenti di capitale assorbenti il rischio nel rapporto sulla situazione finanziaria e presenta il loro valore conforme al mercato alla data di riferimento;
prima del rimborso viene dimostrato l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 37 capoverso 1 lettere d ed e tramite una prova approvata dalla FINMA; se uno strumento di capitale assorbente il rischio non viene preliminarmente sostituito da uno strumento di valore pari o superiore, la prova è fornita tramite determinazione del SST.
Se, nei 12 mesi successivi alla data di riferimento, il rimborso degli strumenti di capitale assorbenti il rischio secondo il capoverso 3 comporta un cambiamento nella situazione di rischio come descritto nell’articolo 48 capoverso 3, l’impresa di assicurazione pubblica nel rapporto sulla situazione finanziaria i dati sulla solvibilità successivamente al rimborso, al più tardi 10 giorni dopo il rimborso.
Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 1 possono essere computati complessivamente nel capitale di base fino a concorrenza di un effetto in termini di importo pari al massimo al 20 per cento del capitale di base.
Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio che non sono computati nel capitale di base possono essere computati o considerati complessivamente sia nel capitale sopportante i rischi che nel capitale previsto fino a concorrenza di un effetto in termini di importo pari al massimo al 100 per cento degli attivi netti SST.
In casi motivati, su richiesta dell’impresa di assicurazione, la FINMA può autorizzare eccezioni a queste limitazioni. L’impresa di assicurazione deve in particolare indicare in che modo vengono rappresentati i rischi, la sicurezza e la disponibilità delle componenti del capitale sopportante i rischi.
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