(art. 9b e 51a cpv. 4 LSA)
- Previa approvazione della FINMA, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio possono essere computati nel capitale sopportante i rischi o considerati nel capitale previsto alle seguenti condizioni:
- sono stati effettivamente versati e non sono stati garantiti con elementi patrimoniali dell’impresa di assicurazione;
- non possono essere compensati con le pretese dell’impresa di assicurazione;
- nel contratto è stabilito in modo irrevocabile che:
1. per strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2, al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia del 100 per cento sia in caso di pericolo di insolvenza, l’impresa di assicurazione è tenuta a rinviare il pagamento del credito in capitale ed eventuali interessi passivi; nel contratto deve essere inoltre garantito che le condizioni di cui all’articolo 51a capoverso 4 LSA siano soddisfatte,
2. in aggiunta al numero 1, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 1 sono annullati mediante riduzione completa del credito o sono convertiti in capitale proprio statutario al verificarsi di eventi trigger definiti contrattualmente, ma al più tardi sia nel momento in cui il quoziente SST scende al di sotto della soglia dell’80 per cento sia in caso di un’incombente eccedenza di debiti o di revoca dell’autorizzazione; per determinare l’incombente eccedenza di debiti si considerano gli strumenti di capitale assorbenti il rischio in quanto capitale di terzi,
3. la FINMA può accertare definitivamente il verificarsi di un evento scatenante secondo il numero 1 o il numero 2 mediante una comunicazione all’impresa di assicurazione,
4. i creditori accettano l’accertamento secondo il numero 3 così come eventuali misure ordinate dalla FINMA in caso di pericolo di insolvenza;
d. sono durevoli e possono essere rimborsati anticipatamente solo con l’accordo dell’impresa di assicurazione e previa approvazione della FINMA. L’approvazione è accordata se l’impresa di assicurazione dimostra che il rimborso non mette a rischio la solvibilità;
e. nel contratto è stabilito che il rimborso di uno strumento di capitale assorbente il rischio a tempo determinato è consentito unicamente se:
1. il rimborso non comporta il mancato raggiungimento della soglia del 100 per cento del quoziente SST o un pericolo di insolvenza, oppure
2. lo strumento è sostituito da uno strumento di valore pari o superiore.
- Il contratto per uno strumento di capitale assorbente il rischio di Tier 1 che prevede una rinuncia condizionale al credito conformemente al capoverso 1 lettera c può accordare al finanziatore un diritto condizionato, con effetto differito, di partecipare al miglioramento della situazione finanziaria dell’impresa di assicurazione. Tale clausola non può pregiudicare in maniera sostanziale il rafforzamento dei fondi propri dell’impresa di assicurazione nel momento della riduzione del credito.
- Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2 possono contenere un moderato incentivo al rimborso dello strumento, purché questo incentivo non esplichi il suo effetto prima della scadenza di dieci anni dalla data di emissione.
- Nessun meccanismo deve pregiudicare in misura determinante l’effetto di assorbimento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio.
- Alle garanzie che l’impresa di assicurazione fornisce al finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio si applicano i seguenti requisiti:
- le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, ma non devono essere state effettivamente versate;
- è assicurato adeguatamente che nella determinazione dell’eccedenza di debiti dell’impresa di assicurazione le garanzie non sono considerate;
- il rischio di eventuali versamenti doppi, in particolare per crediti derivanti da garanzie e strumenti di capitale assorbenti il rischio, è limitato adeguatamente.
- I crediti derivanti da garanzie relative agli strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA non sono considerati nella determinazione dell’eccedenza di debiti della società madre garante o di un’altra società del gruppo garante se:
- la società madre garante o la società del gruppo garante è domiciliata in Svizzera; e
- le garanzie soddisfano per analogia le condizioni di cui all’articolo 51a capoverso 4 lettere a–c LSA.
- Il capoverso 6 si applica in particolare anche se l’impresa di assicurazione stessa, una società madre domiciliata in Svizzera o un’altra società del gruppo domiciliata in Svizzera funge da garante per il finanziatore in relazione al finanziamento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio.
- La FINMA può disciplinare i criteri per il computo o la considerazione di strumenti di capitale assorbenti il rischio, segnatamente per la valutazione della qualità degli strumenti, la loro applicabilità legale, la fungibilità del capitale e il rischio di perdita del fornitore delle prestazioni. Nel singolo caso può esigere requisiti supplementari.