Le semplificazioni nella determinazione del SST sono ammesse, sempre che il loro effetto sul SST non sia ritenuto materiale.
L’effetto sul SST è ritenuto materiale se:
a. la totalità delle semplificazioni comporta:
1. una variazione relativa del quoziente SST di almeno il 10 per cento, o
2. il superamento verso l’alto o verso il basso di una soglia di intervento; oppure
b è suscettibile di influenzare le decisioni o il giudizio dei destinatari dell’impresa di assicurazione o della FINMA.
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