(art. 9b LSA)
La FINMA può disporre semplificazioni per le imprese di assicurazione nell’esecuzione del SST se:
- lo giustificano circostanze particolari, segnatamente l’esiguo volume degli affari, la ridotta complessità o una situazione di rischio non critica; e
- il rispetto del livello di protezione non è in tal modo compromesso.