(art. 11 cpv. 1 lett. b LSA)
- La FINMA può autorizzare l’esercizio di attività non connesse con l’attività assicurativa purché:
- non mettano in pericolo gli interessi degli assicurati;
- l’impresa di assicurazione gestisca i rischi associati; e
- non ostacolino eccessivamente la sorveglianza della FINMA.
- Sono fatte salve le disposizioni derogatorie contenute nei trattati internazionali.