La FINMA può rilasciare all’impresa di assicurazione l’autorizzazione al regolare potenziamento delle riserve tecniche per una parte del portafoglio assicurativo (parte di portafoglio) per un periodo di cinque anni al massimo, a condizione che le riserve techniche costituite per tale parte di portafoglio prevedano un margine di sicurezza sostanziale.2
Il potenziamento delle riserve tecniche deve essere effettuato individualmente per ciascun assicurato, sempre che esse gli debbano essere consegnate in caso di una sua uscita dal contratto collettivo.
In casi motivati, la FINMA può ordinare un potenziamento supplementare delle riserve tecniche.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). ↩
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