L’importo legale del patrimonio vincolato comprende:
le riserve tecniche di cui all’articolo 69;
gli impegni da attività assicurativa nei confronti degli stipulanti;
il supplemento di cui all’articolo 18 LSA.
Le riserve tecniche sono costituite senza tenere conto della riassicurazione. Su domanda, la FINMA può ammettere totalmente o parzialmente le quote riassicurate delle riserve tecniche alla costituzione del patrimonio vincolato.
I premi dovuti possono essere dedotti dalle riserve tecniche, sempre che non vi sia una copertura assicurativa o per quanto i premi dovuti possano essere compensati con prestazioni assicurative.
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