Le imprese di assicurazione devono investire i loro elementi patrimoniali conformemente al principio della prudenza imprenditoriale osservando i seguenti requisiti:
possono investire esclusivamente in elementi patrimoniali e strumenti di cui sono sufficientemente in grado di giudicare, valutare, monitorare, gestire e integrare nel loro rapporto i rischi;
devono investire i loro elementi patrimoniali in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nella sua totalità. La localizzazione degli elementi patrimoniali deve assicurarne la disponibilità;
devono investire gli elementi patrimoniali detenuti a copertura delle riserve tecniche nel seguente modo:
1. secondo una modalità adeguata al tipo e alla durata degli impegni assicurativi dell’impresa,
2. nel migliore interesse degli stipulanti e degli aventi diritto, e
3. considerando gli obiettivi strategici;
d. in caso di conflitto di interessi, devono garantire che l’investimento sia effettuato nell’interesse degli stipulanti e degli aventi diritto;
e. devono mantenere su livelli prudenti gli investimenti e gli elementi patrimoniali non ammessi alla negoziazione su un mercato finanziario regolamentato;
f. devono combinare e diversificare adeguatamente gli investimenti, in modo da evitare un’eccessiva dipendenza da una classe di investimenti, un elemento patrimoniale o un emittente, un gruppo di imprese, un mercato o un’area geografica nonché un’eccessiva concentrazione dei rischi nel portafoglio nel suo insieme;
g. l’uso di strumenti finanziari derivati è consentito solo nella misura in cui contribuiscono a ridurre i rischi o a gestire in modo efficiente gli investimenti di capitale; non sono consentite operazioni nelle quali i corrispettivi titoli non sono detenuti in portafoglio (vendite allo scoperto).
Gli investimenti per contratti di assicurazione sulla vita in cui il rischio d’investimento è sopportato dallo stipulante sono retti dal capoverso 1 lettere a–d e dalle seguenti disposizioni:
qualora le prestazioni previste da un contratto siano direttamente legate al valore delle quote di investimenti collettivi di capitale o a elementi patrimoniali detenuti in un portafoglio di investimenti interno, le riserve tecniche relative a tali prestazioni devono essere coperte con la massima esattezza possibile dalle suddette quote o, qualora non siano state costituite quote per il portafoglio di investimenti, dai corrispondenti elementi patrimoniali;
qualora le prestazioni previste da un contratto siano direttamente legate a un indice o a valori di riferimento diversi da quelli menzionati alla lettera a, le riserve tecniche relative a tali prestazioni devono essere rappresentate con la massima esattezza possibile dagli elementi patrimoniali sui quali si basa l’indice o il valore di riferimento. Se non sono costituite quote, le riserve devono essere rappresentate da elementi patrimoniali di adeguata sicurezza e realizzabilità che corrispondano il più esattamente possibile ai valori su cui si basa il rispettivo valore di riferimento;
qualora in un contratto, oltre alle prestazioni di cui alle lettere a e b, sia prevista una garanzia in riferimento al risultato dell’investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, agli elementi patrimoniali detenuti a copertura delle corrispondenti riserve tecniche addizionali devono essere applicate le disposizioni del capoverso 1 lettere e–g. Per una garanzia in riferimento al risultato dell’investimento gli elementi patrimoniali detenuti a copertura della corrispondente riserva devono riflettere al meglio le fluttuazioni di valore della garanzia.
L’impresa di assicurazione deve documentare in modo verificabile e monitorare la sua strategia di investimento e il rispetto dei principi di investimento.
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