Un patrimonio vincolato separato ciascuno deve essere costituito in particolare per:
le assicurazioni della previdenza professionale;
le pretese degli assicurati derivanti da contratti assicurativi nei rami assicurativi A2.1, A2.2, A2.3 e A6.1;
le pretese degli assicurati derivanti da contratti assicurativi nei rami assicurativi A2.4, A2.5, A2.6 e A6.2.
L’impresa di assicurazione può costituire ulteriori patrimoni vincolati separati per altre comunità solidali speciali, segnatamente per:
i contratti in valuta estera del portafoglio di assicurazioni svizzero;
i contratti del portafoglio di assicurazioni straniero per i quali all’estero non deve essere fornita una sicurezza equivalente.
La FINMA può ordinare la costituzione di patrimoni vincolati separati per altre comunità solidali speciali, se ciò è necessario alla garanzia delle pretese derivanti dai relativi contratti assicurativi.
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