(art. 17 e 20 LSA)
Per i patrimoni vincolati separati nell’assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni nei rami assicurativi A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A6.1 e A6.2 gli elementi da porre a copertura nella misura necessaria sono considerati idonei, sempre che secondo l’articolo 69a capoverso 2 lettere a e b sia prevista una copertura congruente.