Se l’impresa di assicurazione dà in garanzia il margine di variazione con elementi del patrimonio vincolato, i corrispondenti elementi patrimoniali non possono più essere computati.
Se l’impresa di assicurazione dà in garanzia il margine iniziale con elementi del patrimonio vincolato e il computo deve essere effettuato ai sensi del capoverso 3, oltre all’elemento patrimoniale dato in garanzia devono essere attribuiti al patrimonio vincolato anche i crediti, tra cui le pretese di restituzione, retrocessione e ritrasferimento di proprietà.
L’impresa di assicurazione stabilisce, in particolare considerando il rischio che la garanzia sia escussa, il valore computabile di volta in volta adeguato nel senso del migliore valore di stima possibile dei crediti di cui al capoverso 2. Il valore computabile non può superare il 75 per cento dell’attuale valore di mercato della quota del versamento del margine iniziale dato in garanzia attribuibile ai derivati.
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