(art. 22a LSA)
1. Il piano di stabilizzazione tratta in particolare:
- i possibili scenari che, al loro verificarsi, possono destabilizzare l’impresa di assicurazione;
- le misure da adottare in caso di crisi e le risorse necessarie all’attuazione di queste misure;
- i criteri concreti che consentono di identificare tempestivamente una crisi e di avviare misure;
- l’organizzazione di crisi e il piano di comunicazione dell’impresa di assicurazione.
2. Il piano di stabilizzazione deve essere elaborato dall’impresa di assicurazione e approvato dall’organo preposto alla direzione generale, alla sorveglianza e al controllo.
3. Il piano di stabilizzazione deve essere sottoposto ogni anno alla FINMA per approvazione.