955.0•Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
955.0LRDFederal Act1 apr 1998
(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)1
del 10 ottobre 1997 (Stato 1° marzo 2024)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale2,3
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 19964,
decreta:
La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell’articolo 305bisdel Codice penale (CP)5, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 260quinquiescapoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie.
L’intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3–7) se la relazione d’affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.
Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.38Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.
ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l’articolo 23 (Ufficio di comunicazione).46 1bis. Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale: a.47 è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260tero 305bisCP; b. proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305bisnumero 1bisCP; c.48 sottostà alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica; o d.49 serve al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquiescpv. 1 CP),
ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.50
2. Non soggiacciono all’obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all’articolo 321 CP.
La vigilanza relativa all’osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete:
ne danno senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione. 2. Tale obbligo sussiste soltanto nella misura in cui l’intermediario finanziario o l’organismo di autodisciplina non vi abbiano già adempiuto. 3. L’organismo di vigilanza trasmette nel contempo alla FINMA una copia della comunicazione.95
denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.116 5. Se trasmette a un’autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da un intermediario finanziario secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o l’articolo 305tercapoverso 2 CP, l’Ufficio di comunicazione ne informa tale intermediario finanziario, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d’affari secondo l’articolo 9b .117 6. .118
ne danno senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.133 5. L’obbligo di cui al capoverso 4 decade se un intermediario finanziario affiliato a un organismo di autodisciplina vi ha già adempiuto.134
L’Ufficio di comunicazione non dà seguito alla richiesta di un ufficio di comunicazione estero se:
Per quanto la presente legge non contenga disposizioni sul trattamento dei dati e l’assistenza amministrativa da parte dell’Ufficio di comunicazione, si applicano per analogia le sezioni 1 e 4 della legge federale del 7 ottobre 1994150sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
Il trattamento di dati personali è disciplinato dalla legge federale del 25 settembre 2020154sulla protezione dei dati.
Concerne solo il testo francese
Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 1998169
Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389;FF 2014 563). ↩
RS 101 ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493;FF 2012 6199). ↩
FF 1996 III 993 ↩
RS 311.0 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389;FF 2014 563). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5247;FF 2015 7293). ↩
RS 952.0 ↩
Introdotta dall’all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293). Nuovo testo giusta dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
RS 954.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293). ↩
Introdotta dall’all. n. II 9 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi (RU 2006 5379;FF 2005 5701). Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53;FF 2020 6011). ↩
RS 951.31 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 9 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379;FF 2005 5701). ↩
RS 961.01 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293). ↩
Introdotta dall’all. n. 12 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria (RU 2015 5339;FF 2014 6445). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33,399;FF 2020 221). ↩
RS 958.1 ↩
Introdotta dall’all. n. 12 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria (RU 2015 5339;FF 2014 6445). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33,399;FF 2020 221). ↩
Introdotta dal n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33,399;FF 2020 221). ↩
Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco (RU 2000 677;FF 1997 III 129). Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103;FF 2015 6849). ↩
RS 935.51 ↩
Introdotta dall’all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103;FF 2015 6849). ↩
Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
RS 941.31 ↩
Abrogata dall’all. n. II 8 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269;FF 2003 3233). ↩
Abrogata dall’all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293). ↩
Introdotta dall’all. n. 6 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53;FF 2020 6011). ↩
Per. introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361;FF 2007 5687). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361;FF 2007 5687). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ) (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439). ↩
RS 311.0 ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361;FF 2007 5687). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439). ↩
RS 311.0 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439). ↩
RS 311.0 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389;FF 2014 563). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439). ↩
Introdotta dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU 2015 1389;FF 2014 563). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361;FF 2007 5687). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439). ↩
Introdotto dall’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439). ↩
Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria (RU 2009 361;FF 2007 5687). Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389;FF 2014 563). ↩
Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389;FF 2014 563). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
RS 311.0 ↩
Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
RS 311.0 ↩
RS 311.0 ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
RS 311.0 ↩
RS 956.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
RS 952.0 ↩
Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389;FF 2014 563). ↩
Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU 2015 1389;FF 2014 563). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
RS 311.0 ↩
RS 956.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
RS 311.0 ↩
Introdotto dall’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33,399;FF 2020 221). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103;FF 2015 6849). ↩
Introdotta dall’all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro (RU 2018 5103;FF 2015 6849). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
RS 935.51 ↩
Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
RS 221.302 ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439). ↩
RS 311.0 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439). ↩
Introdotta dall’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439). ↩
RS 311.0 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389;FF 2014 563). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439). ↩
Introdotta dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361;FF 2007 5687). ↩
Introdotto dall’all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207;FF 2006 2625). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293). ↩
Abrogate dall’all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293). ↩
Abrogato dall’all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073;FF 2013 5901). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293). ↩
Introdotto dall’all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073;FF 2013 5901). ↩
RS 956.1 ↩
www.un.org> Français > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Résolutions > 2001 > 1373 ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33,399;FF 2020 221). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493;FF 2012 6199). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439). ↩
RS 311.0 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389;FF 2014 563). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361;FF 2007 5687). ↩
Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU 2015 1389;FF 2014 563). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU 2015 1389;FF 2014 563). Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2021, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293). ↩
Introdotta dall’all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit) (RU 2014 4073;FF 2013 5901). Nuovo testo giusta l’all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293). ↩
RS 745.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della LF del 17 dic. 2010 sull’organizzazione della Posta, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5043;FF 2009 4573). ↩
RS 221.302 ↩
RS 956.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207;FF 2006 2625). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33,399;FF 2020 221). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439). ↩
RS 311.0 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389;FF 2014 563). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439). ↩
Introdotta dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361;FF 2007 5687). ↩
Nuovo testo della per. finale giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361;FF 2007 5687). ↩
RS 956.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293). ↩
Abrogati dall’all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389;FF 2014 563). ↩
Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 95 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
Introdotta dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389;FF 2014 563). ↩
Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU 2015 1389;FF 2014 563). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
RS 311.0 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389;FF 2014 563). ↩
RS 360 ↩
RS 360 ↩
Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493;FF 2012 6199). ↩
Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria (RU 2009 361;FF 2007 5687). Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389;FF 2014 563). ↩
RS 235.1 ↩
RS 311.0 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
RS 235.1 ;FF 2020 6695 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
RS 360 ↩
RS 361 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 9 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989;FF 2006 4631). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 14 della LF del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600;FF 2014 4929). ↩
Abrogato dall’all. n. 12 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339;FF 2014 6445). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
RS 941.31 ↩
Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 656;FF 2019 4539). ↩
DCF del 16 mar. 1998. ↩
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