916.161PSMVFederal Council Ordinance01.12.2025Originalquelle
I titolari delle omologazioni, di un permesso di vendita o di un permesso generale d’importazione (PGI) devono consegnare agli acquirenti schede di dati di sicurezza per i loro prodotti fitosanitari. Se gli acquirenti consegnano ad altri un prodotto fitosanitario, devono consegnare su domanda anche la scheda di dati di sicurezza relativa a tale prodotto.
Per la redazione della scheda di dati di sicurezza si applicano per analogia gli articoli 19–22 OPChim1; non è necessario allegare alla scheda di dati di sicurezza gli scenari d’esposizione di cui all’articolo 20 capoverso 2 OPChim. Laddove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare dell’omologazione.
Le informazioni contenute nelle sezioni 1, 7, 8 e 13 della scheda di dati di sicurezza devono corrispondere agli usi indicati nell’omologazione.
Le schede di dati di sicurezza possono essere messe a disposizione in formato elettronico. Su domanda, devono essere consegnate in formato cartaceo.
L’obbligo di conservare le schede di dati di sicurezza è fondato sull’articolo 23 OPChim.