Possono essere forniti a utilizzatori non professionali esclusivamente i prodotti fitosanitari omologati per un uso non professionale.
Per la fornitura di prodotti fitosanitari si applicano per analogia anche gli articoli 58, 59, 63 capoverso 1, 64 capoversi 2 e 3, 65 capoversi 1–3, 66 capoversi 1–3 e 68 OPChim2:
in riferimento all’articolo 58 OPChim, i prodotti fitosanitari sono considerati sostanze e preparati;
in riferimento alle altre disposizioni dell’OPChim, i prodotti fitosanitari sono considerati sostanze e preparati del gruppo 1 o sostanze e preparati del gruppo 2 a seconda dalla loro classificazione.
Footnotes
Entra in vigore il 1° gen. 2027 (art. 152 cpv. 2) ↩