In caso di furto, perdita o erronea immissione sul mercato di prodotti fitosanitari si applica l’articolo 67 OPChim1. A seconda della loro classificazione ai sensi dell’OPChim, i prodotti fitosanitari sono considerati sostanze e preparati del gruppo 1 o sostanze e preparati del gruppo 2.
RS 813.11 ↩
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