916.161PSMVFederal Council Ordinance01.12.2025Originalquelle
Le sementi conciate con un prodotto fitosanitario o una sostanza di base possono essere importate per scopi professionali o commerciali soltanto se:
il prodotto fitosanitario con cui sono state conciate contiene esclusivamente sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti approvati; e
il prodotto fitosanitario o la sostanza di base con cui sono state conciate è omologato o approvata in Svizzera per uno degli usi seguenti:
1. la concia delle sementi,
2. l’uso sulla coltura delle sementi.
Su domanda, il Servizio di omologazione può autorizzare deroghe qualora il prodotto fitosanitario o la sostanza di base per la concia delle sementi sia omologato o autorizzata come disinfettante per sementi per la stessa coltura in uno Stato membro dell’UE.
Esso rilascia l’autorizzazione eccezionale sotto forma di decisione generale e la pubblica nel Foglio federale.
L’autorizzazione eccezionale è limitata al massimo a un anno e può essere rinnovata.
Le sementi importate sulla base di un’autorizzazione eccezionale possono essere utilizzate per un anno dopo la scadenza dell’autorizzazione eccezionale. Per le sementi di cui all’articolo 45 capoverso 5, il Servizio di omologazione può stabilire termini più lunghi per la semina.
Se dopo l’importazione delle sementi le condizioni per l’importazione non sono più adempiute, il Servizio di omologazione stabilisce i termini per lo smaltimento, lo stoccaggio, l’immissione sul mercato e l’uso delle sementi già importate.
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