916.161PSMVFederal Council Ordinance01.12.2025Originalquelle
Il servizio d’omologazione può fissare, per l’approvazione di organismi ausiliari, le seguenti condizioni e restrizioni:
la natura e la quantità massima di determinate impurezze costituite da specie estranee;
le restrizioni derivanti dalla valutazione delle informazioni di cui all’allegato 8, tenendo conto delle condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali, comprese quelle climatiche;
le modalità e le condizioni di applicazione;
l’uso professionale o non professionale;
le aree in cui l’uso dell’organismo ausiliario non può essere ammesso o può essere ammesso soltanto a determinate condizioni;
misure di riduzione del rischio e il monitoraggio dopo l’uso dell’organismo ausiliario;
qualsiasi altra condizione che scaturisca dalla valutazione delle informazioni rese disponibili.
Gli organismi ausiliari approvati, l’uso previsto e le restrizioni per l’uso sono riportati nell’allegato 7.
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