141.01OCitFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
(art. 35 cpv. 3 LCit)
Gli emolumenti possono essere riscossi in anticipo, contro rimborso o dietro fatturazione.
La SEM riscuote in anticipo i seguenti emolumenti:
l’emolumento per la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione;
l’emolumento per le decisioni di naturalizzazione; e
gli emolumenti destinati all’autorità cantonale competente.
La SEM fissa un termine adeguato per il versamento anticipato degli emolumenti di cui al capoverso 2. Se il versamento anticipato non è effettuato entro tale termine, la SEM non entra nel merito della domanda di naturalizzazione.
All’estero gli emolumenti devono essere versati nella valuta locale. Nei Paesi senza valuta convertibile gli emolumenti possono essere riscossi in un’altra valuta previa intesa con il DFAE.1
Il tasso di cambio delle valute di cui al capoverso 4 è fissato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 gen. 2018, in vigore dal 15 feb. 2018 (RU 2018 533). ↩
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